venerdì 15 gennaio 2010
Donazioni Emergenza terremoto Haiti (dall' Italia):
enti, iniziative italiane, per poter donare un contributo alle vittime del teribile terremoto di Haiti. Anche piccolo gesto, può diventare un grande aiuto per questa popolazione.
Caritas:
C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: Emergenza terremoto Haiti.
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
- UniCredit Banca di Roma Spa, via Taranto 49, Roma - Iban: IT50 H030 0205 2060 0001 1063 119
- Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma - Iban: IT19 W030 6905 0921 0000 0000 012
- Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - Iban: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113
- CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001;
Croce Rossa:
- Numero verde tel. 800.166.666
- donazione online causale «Pro emergenza Haiti» www.cri.it
- bonifico bancario causale «Pro emergenza Haiti» IBAN IT66 - C010 0503 3820 0000 0218020;
Unicef:
- c/c postale 745.000, causale: ‘Emergenza Haiti’
- carta di credito online su www.unicef.it
- oppure chiamando il numero verde UNICEF 800745000
- cc bancario Banca Popolare Etica IBAN IT51 R050 1803 2000 0000 0510 051.
PER DONARE CON UN SMS:
Sono stati attivati 2 numeri per raccogliere fondi destinati alla catastrofe di Haiti, per donare 2€ (Il numero sarà attivo fino al 27 gennaio. I fondi saranno utilizzati per sostenere l'impegno umanitario della Croce Rossa Italiana sul territorio di Haiti, colpito dal drammatico sisma.
48540 (per utenti Wind e 3)
48541 (per Vodafone e Tim)
giovedì 31 dicembre 2009
Malattia professionale da uso di telefoni mobili
Intervista al prof. Levis sulla sentenza della corte d’appello:
Uno dei miei miei assistiti, colpiti da tumore alla testa dopo uso prolungato di telefoni mobili (TM: cellulari e cordless) è il Sig. Marcolini da neurinoma del 5° nervo cranico (ganglio di Gassner e nervo trigemino) dopo più di 10 anni e 15.000 ore di utilizzo dei TM assieme al Sig. Stradiotti (che ha appena iniziato la causa civile contro l’INAIL) da carcinoma alla parotide dopo più di 20 anni e 30.000 ore di utilizzo dei TM. Entrambi destrorsi, sono stati colpiti sul lato sinistro della testa in quanto, essendo addetti ai rapporti con i clienti delle Ditte presso le quali lavoravano, usavano la mano destra per prendere appunti e la sinistra per telefonare. Pertanto i loro tumori sono ipsilaterali come la grandissima maggioranza di quelli documentati da Hardell e Coll. I tempi di utilizzo dei TM da parte di questi due pazienti sono esorbitanti, comunque Hardell ha riportato aumenti statisticamente significativi di tumori alla testa (soprattutto astrocitomi cerebrali e neurinomi acustici) in utilizzatori di TM con 500-2.000 ore di esposizione e con tempi di utilizzo e/o di latenza di almeno 10-15 anni. Da notare che per i tumori alla parotide da uso di TM gli unici dati positivi in letteratura sono quelli della componente israeliana del Progetto Interphone (Sadetzki 2008), ignorati nei rapporti più recenti di tale Progetto, mentre sui neurinomi del trigemino non ci sono dati in letteratura. Nella causa di Marcolini sono state presentate 3 perizie di parte ricorrente: del sottoscritto, del Prof. B. Saia (ordinario di Medicina del Lavoro a PD) e del Dott. G. Grasso (il neurochirurgo di Brescia che ha operato e seguito clinicamente sia Marcolini che Stradiotti). In primo grado il consulente del Tribunale (CTU) non ha letto nulla nè della letteratura sull’argomento nè delle nostre perizie, negando quindi la relazione tra malattia e uso dei TM e pertanto il Tribunale ha dato ragione all’INAIL. Invece in appello il CTU (Dott. Ottavio Di Stefano, Primario di Medicina Interna presso gli Osp. Civili di Brescia) ha fatto una buona ricognizione della letteratura citando i dati degli ultimi 4 lavori di Hardell (lo studio caso-controllo sui tumori cerebrali maligni del 2006, le due “pooled analyses” del 2006 e quella del 2009 e la metaanalisi di Kundi del 2009) e ha premesso che “l’analisi della letteratura non porta ad un giudizio esaustivo ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali ed in particolare per il neurinoma è documentato dopo esposizione per più di 10 anni alle radiofrequenze emesse dai telefoni portatili (cordless) e dai cellulari…. Il dato anamnestico di esposizione supera il limite dei 10 anni…. Nello studio di Hardell del 2006 l’esposizione per più di 10 anni comporta un rischio relativo di 2,9, sicuramente significativo…Si tratta quindi di una situazione “individuale” che gli esperti riconducono al “modello probabilistico-induttivo” ed alla “causalità debole” che ha comunque valenza in sede previdenziale…Un ruolo quindi almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia che ha patito il Sig. Marcolini è “probabile” (probabilità qualificata). Il CTU ha così concluso: “Il quesito proposto può essere così svolto:
l’esposizione a radiofrequenze, anamnesticamente per un tempo efficace (più di 10 anni), ha molto verosimilmente avuto un ruolo concausale nell’evoluzione della neoplasia patita dal Sig. Marcolini. La menomazione dell’integrità fisica legata alla malattia ed ai suoi esiti si stima in misura dell’80%”. Il caso in questione ha una grande rilevanza perchè, a mia conoscenza, si tratta della prima pronuncia, difficilmente ribaltabile in Cassazione a detta dell’Avv. Danilo Mina del Foro di Brescia difensore di Marcolini, sulla base del dispositivo della sentenza) con la quale viene riconosciuto il nesso causale o almeno concausale tra esposizione professionale ai TM e patologia neoplastica, con conseguente riconoscimento e relativo indennizzo della menomazione dell’integrità fisica legata alla malattia e ai suoi esiti, nel caso specifico in misura dell’80%. Appena ne sarò in possesso invierò a tutti la sentenza che sarà pubblicata tra una ventina di giorni. Intanto vi sarò grato se vorrete diffondere e pubblicizzare questa notizia.
Cordialmente
Prof. Angelo Levis
lunedì 21 dicembre 2009
Auguri senza sprechi
Visita il sito a questo link: www.funima.org.ar
Con l' occasione facciamo i nostri migliori auguri a tutti.
Andrea e Luisa - Mutate Mente
venerdì 20 novembre 2009
Vaccino H1N1 a contratto ...
1) la decima premessa è parte integrante del contratto precisando che l'esito delle ricerche, la capacità di sviluppare con successo il Prodotto, i tempi di produzione, la qualità dell'inoculo virale, la capacità produttiva e il lancio del prodotto sono ancora in corso di definizione, sembra vanificare a favore della Novartis tutti i successivi vincoli contrattuali;
2) la tredicesima premessa prevede l'applicazione dell'IVA vigente al momento della consegna anziché quella vigente alla firma del contratto;
3) l'art. 3.1 (ribadito dall'art. 5.3) prevede la possibilità del mancato rispetto delle date di consegna del Prodotto, senza l'applicazione di alcuna penalità;
4) l'art. 4.1 stabilisce che il Ministero accetti il prodotto anche in assenza dell'autorizzazione all'ammissione in commercio in Italia, concordando in tal caso un generico "Quality Agreement";
5) le garanzie poste a favore del Ministero in caso di mancata autorizzazione all'ammissione in commercio del Prodotto in Italia previste dall'art. 4.2 non appaiono correlate all'esborso finanziario sopportato dal Ministero fino a quella data, né bilanciate con quelle poste a carico del Ministero medesimo dall'art. 9.3 nel caso di impossibilità di ritiro del Prodotto;
6) l'art. 4.4, riguardante eventuali difetti di Fabbricazione o Danni Fisici del prodotto, richiede l'accordo della Novartis sull'esistenza degli stessi;
7) l'art. 4.5 prevede rimborsi al Ministero per danni causati a terzi, limitatamente a causa di Difetti di Fabbricazione, mentre ai sensi dell'art.. 4.6 il Ministero dovrà risarcire Novartis per danni causati a terzi in tutti gli altri casi;
8) l'art. 9.3 prevede il pagamento alla Novartis di euro 24.080.000 (al netto di IVA) ai fini della partecipazione ai costi in caso di non ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio del Prodotto, senza alcuna specificazione in merito ai criteri di quantificazione del predetto importo;
9) l'art. 9.5 stabilisce che, qualora il contratto venga risolto per violazione di disposizioni essenziali da parte di Novartis, il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il prodotto fabbricato e consegnato;
10) l'art. 10.2 considera Informazioni Riservate anche l'esistenza del contratto e le disposizioni in esso contenute, clausola in considerazione dell'evidenza pubblica della procedura impossibile da rispettare;
11) il contratto appare carente di parere di organo tecnico in grado di attestare la congruità dei prezzi in esso concordati. Analizzando il contratto suddetto, la Corte dei conti scopre che non può approfondire, il contratto è a trattativa riservata ed è stato secretato, perché valgono le stesse emergenze previste in caso di eventi calamitosi di natura terroristica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 – Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza derivante dall’attuale situazione internazionale).
Scopre così che il trattamento dell’influenza A(H1N1) è stata messa nella mani della Protezione civile, alla stessa stregua degli eventi calamitosi come terremoti, frane, guerre batteriologiche, ecc. Alla luce delle considerazioni della Corte dei conti, veniamo per di più a sapere che:
- Anche se la Novartis non arrivasse in tempo a fornire i vaccini, noi pagheremmo lo stesso 24.08.000 euro. (Vedi punto 8).
- Il Ministero pagherà Novartis anche in caso di “non ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio del Prodotto”. (Vedi punto 8)
- Il fornitore (nel caso specifico Novartis) pagherà l’IVA alla consegna e non alla stipula del contratto. (Vedi punto 2)
- Nell’eventualità che ci siano difetti di fabbricazione, sarà la Novartis a dire l’ultima parola sulla consistenza degli stessi. (Vedi punto 6)
- Novartis pagherà i danni in caso di difetto di fabbricazione, in tutti gli altri casi di danni a terzi pagherà il Ministero. (Vedi punti 6 e 7)
- Per la Novartis non è prevista alcuna penalità. (Vedi punto 3).
La Corte dei conti conclude il documento affermando “Queste dettagliate deroghe - anche se non del tutto esaustive - inducono la Sezione a ritenere il provvedimento al di fuori degli ordinari schemi contrattuali e di conseguenza - nel riconoscere l'eccezionalità e somma urgenza dell'intervento - a non procedere alla disamina dei vari punti di rilievo sollevati dall’Ufficio di controllo.” Se ce ne fosse bisogno, abbiamo avuto ulteriore prova della incapacità dei nostri governanti nello spendere i soldi dei cittadini governati, come ci attesta la conclusione del documento al punto 11.
Roma lì, 19 ottobre 2009.
Aldo Barbona (Presidente “LIDU 1948 onlus” – Lega Italiana dei Diritti Umani)
Massimo Andellini (Presidente UVA - Unione Vegetariana Animalista)
mercoledì 18 novembre 2009
Un pericoloso "vicino di casa"
Il quotidiano metronews ho diffuso, in modo del tutto ufficioso, la notizia che chi è stato incaricato dal governo di realizzare lo studio di fattibilità per individuare le dieci città più idonee per ospitare le centrali nucleari, ha realizzato una lista di massima. Ripetiamo ancora che è un elenco ufficioso.
Nell'elenco si trvano tra gli altri i vecchi siti dove già ci sono gli impianti, ormai in disuso. Ma ci sono anche nomi nuovi, è un documento ufficioso diffuso dal quotidiano metronews, ed è un documento che scotta perchè se la lista dovesse essere ufficiale si scatenerebbe l'ira dei cittadini. Ecco l'elenco ufficioso diffuso:
1) Monfalcone (Gorizia). Uno degli elementi decisivi: la presenza del mare
2) Scanzano Jonico (Matera). Già individuato per il deposito delle scorie
3) Palma (Agrigento): la Regione Sicilia si sarebbe detta favorevole
4) Oristano: da sempre la Sardegna è nella top ten per i siti.
5) Chioggia. I cittadini stanno già organizzando le proteste.
6) Caorso. È uno dei siti che già ospita le centrali.
7) Trino Vercellese. Anche qui c'è un impianto in decommissioning.
8) Montalto di Castro: vicino al mare e un sito già individuato in passato
9) Termini Imerese. Pioggia di smentite ufficiali, ma i residenti temono.
10) Termoli: uno studio ne elenca le caratteristiche favorevoli al progetto
Tra queste dieci località ne dovranno essere scelte quattro, loro ospiteranno (qualora sia questo il vero elenco) gli impianti di terza generazione che il governo ha intenzione di costruire in Italia. La notizia viene confermata al quotidiano da uno dei tecnici che ha partecipato allo studio.
Esiste una bozza, allo studio del governo. Tre le caratteristiche del territorio prescelto: assenza di sismicità, minore densità abitativa, vicinanza all'acqua, preferibilmente al mare, perché i fiumi rischiano di straripare. Mentre i tecnici cercano le aree, il governo ha già incassato il parere favorevole di Veneto e Sicilia.
Gli impianti adotteranno l'European pressurized reactor di tecnologia francese, nata dall'accordo tra Enel ed Edf, che hanno affidato la realizzazione degli studi di fattibilità alla neonata Sviluppo Nucleare Italia srl.